Art. 20.
(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
      2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno dieci anni negli agroecosistemi locali minacciate da erosione genetica; oppure non più coltivate sul territorio

 

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nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o altri Paesi, o presso privati per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione se non iscritte a Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
      3. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito il Registro delle varietà da conservazione di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.